Con delibera n. 6114 dello scorso 14 marzo Regione Lombardia ha comunicato il rifinanziamento per 11 milioni di euro del Bando "Formare per assumere", misura temporaneamente sospesa per l'esaurimento delle precedenti risorse (13 milioni). A partire dalle ore 12:00 del 1° aprile prossimo, sarà dunque possibile presentare nuove domande a valere sul predetto stanziamento finanziario. Rimangono invece invariate le scadenze previste dal bando per la presentazione delle domande di agevolazione.
Ricordiamo che il bando "Formare per assumere" si propone di superare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, permettendo alle imprese di colmare il gap di profili e competenze in fase di assunzione, attraverso il finanziamento di percorsi formativi abbinati ad incentivi occupazionali. In questo senso, focalizzandosi sui bisogni delle imprese, la misura costituisce un'opportunità ulteriore rispetto agli interventi in corso di politica attiva e si inserisce nella strategia europea e nazionale di ripresa e di contrasto alla crisi occupazionale.
Possono presentare domanda i datori di lavoro aventi unità produttive/sedi operative ubicate sul territorio di Regione Lombardia e rientranti nelle seguenti categorie:
Imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio competente, ed attive;
Enti del terzo settore iscritti ai registri (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni);
Associazioni riconosciute e fondazioni aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;
Lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA attiva, in forma singola o associata;
Associazioni e consorzi tra i soggetti di cui ai punti precedenti.
I soggetti destinatari della misura risultano i lavoratori che prima dell'assunzione risultavano privi di impiego (di tipo subordinato o parasubordinato) da almeno 30 giorni (tutti i giorni sono da intendersi di calendario). Sono esclusi coloro che sono fruitori di misure regionali già comprensive delle medesime agevolazioni o tipologie di servizi (es. misure regionali di politca attiva già in corso).
Ai suddetti soggetti è riconosciuta un'agevolazione per la formazione erogata in fase di inserimento, unitamente ad un incentivo a parziale copertura del costo del lavoro. L'agevolazione può essere inoltre estesa alla copertura dei costi di ricerca e selezione del personale ove richiesto.
L'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni previste a livello regionale o nazionale, purché non riguardino gli stessi costi ammissibili.
Voucher per la formazione
Il voucher per la formazione è riconosciuto (a seguito dell'assunzione) a copertura del costo sostenuto per il percorso formativo fino ad un valore massimo di 3.000 euro per ciascun lavoratore assunto, a fronte del servizio fruito e della sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato. La formazione dev'essere erogata da un operatore appartenente all'elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi alla formazione.
Le spese per la formazione sono ammissibili se i percorsi formativi realizzati rispettano le condizioni di seguito elencate:
il percorso formativo (sia la formazione permanente che quella di specializzazione) deve avere la durata di minimo 40 ore, ad eccezione dei corsi di formazione abilitante o regolamentata che devono rispettare gli standard dell'ordinamento specifico a cui i percorsi si riferiscono;
il corso deve essere caricato sul sistema informativo Finanziamenti Online di Regione Lombardia (di seguito GEFO) a cura dell’operatore accreditato, all’interno di specifiche offerte formative coerenti con il Quadro Regionale degli Standard Professionali;
il percorso formativo deve concludersi con un attestato di partecipazione rilasciato dal soggetto erogatore;
le modalità di fatturazione e di pagamento del fornitore devono rispettare i requisiti del bando.
È possibile l’ammissione al finanziamento di servizi formativi erogati da enti diversi dagli operatori accreditati regionali esclusivamente se finalizzati all’acquisizione di patentini o di specifiche certificazioni.
Relativamente all'apprendistato, per quello di I e III livello la formazione è facoltativa, e, qualora necessaria, può essere riconosciuta esclusivamente quella formazione riferita all'acquisizione di un patentino o specifica certificazione, mentre per l'apprendistato di II livello la formazione è facoltativa e, qualora necessaria, può essere riconosciuta soltanto se riferita a corsi erogati da enti accreditati per i servizi alla formazione di Regione Lombardia e inseriti nell’offerta formativa ID 404 “Percorsi Professionalizzati” o, alternativamente, all’acquisizione di un patentino o specifica certificazione. Il voucher per i servizi di formazione è riconosciuto anche in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro.
Voucher per servizi di ricerca e selezione
L’azienda può accedere ad un voucher per servizi esterni di ricerca e selezione del personale erogati prima dell’assunzione a copertura del costo degli stessi fino un valore massimo di € 500 per ciascuna assunzione incentivata. I servizi devono essere erogati da soggetti appartenenti all’elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi al lavoro in possesso dell'autorizzazione per i servizi di ricerca e selezione del personale. Il voucher per i servizi di ricerca e selezione del personale non sarà riconosciuto qualora i servizi vengano erogati dopo l'assunzione e la stessa avvenga con contratto di apprendistato di I o III livello. Il voucher per i servizio di ricerca e selezione è riconosciuto anche in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro.
Incentivo occupazionale
L'incentivo occupazionale è condizionato alla realizzazione di un percorso formativo ed è differenziato in base alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro come segue:
Lavoratori fino a 54 anni: 4.000 euro;
Lavoratrici fino a 54 anni: 6.000 euro;
Lavoratori a partire da 55 anni: 6.000 euro;
Lavoratrici a partire da 55 anni: 8.000 euro.
A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di 1.000 euro se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.
L’incentivo è concesso a fronte di contratti di lavoro subordinato attivati presso unità produttive/sedi operative della Lombardia, che, al momento della presentazione della domanda di concessione dell’agevolazione, abbiano le seguenti caratteristiche:
a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, anche in apprendistato, incluse le proroghe e le trasformazioni di contratti avviati dopo la pubblicazione dell’Avviso;
a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).
Sono esclusi i contratti di somministrazione e tutte le altre seguenti forme contrattuali: lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa; lavoro occasionale; lavoro accessorio; lavoro o attività socialmente utile (LSU-ASU); contratto di agenzia; associazione in partecipazione; lavoro intermittente (job on call); lavoro domestico.
L’incentivo è riconosciuto successivamente al completamento del percorso formativo (comprovato dall’attestato di partecipazione) ed è subordinato all’effettività del contratto di lavoro e alla permanenza del lavoratore presso l’impresa, fatta salva una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro che determini la riparametrazione dell’incentivo.
Il datore di lavoro è tenuto a presentare una domanda per ciascun lavoratore assunto.
L'agevolazione è riconosciuta ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" o, alternativamente, ai sensi del regolamento "de minimis".
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