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FONDO PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Per contenere gli effetti negativi derivanti dal protrarsi dell'emergenza Covid, il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso il Fondo per il rilancio delle attività economiche, ha previsto specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia. Sono 200 i milioni messi a disposizione per l'annualità 2022 e finalizzati alla concessioni di aiuti, sotto forma di contributo a fondo perduto, a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio (codici ATECO).


Potranno accedere al contributo le imprese che presentano un ammontare di ricavi, riferito al 2019, non superiore a 2 milioni di euro e che abbiano subito una riduzione del fatturato 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Le imprese dovranno avere sede legale ed operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, attive ed iscritte nel Registro delle imprese.


L'agevolazione verrà riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto, nei limiti di quanto stanziato, e le risorse finanziarie destinate all'intervento agevolativo saranno ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, secondo lo schema seguente:

  • 60% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;

  • 50% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino ad 1 milione di euro;

  • 40% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Le domande di accesso all'agevolazione potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 fino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022, esclusivamente tramite procedura informatica ed attraverso il portale che verrà messo a disposizione dal Ministero.


L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determinerà alcun vantaggio né penalizzazione nell'ambito del procedimento istruttorio. Ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate il primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno. Qualora la dotazione finanziaria destinata all'intervento non sia sufficiente a soddisfare le richieste di agevolazioni ammissibili, il Ministero provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle stesse, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.


L'agevolazione è cumulabile con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19".



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